Condizioni generali
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da
fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo
di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore
si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività
in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e
verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo
forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) .......
che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 84
Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85
e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni Generali
di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire
nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A.
dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod.
Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90
Cod. Cons.).
L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i
vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del
Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di
viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87, comma 2 Cod. Cons.
prima dell'inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto
della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall' opuscolo
o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti
o negli aeroporti così come comunicati dalle Autorità competenti.
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo
o programma fuori catalogo.
Glamour Tour Operator non applica nessun adeguamento cambio una
volta effettuata la prenotazione del viaggio.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne
dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo
di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma
già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai
sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte
del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore
che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore,
tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato - al netto
dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma - l'importo della penale
nella misura indicata a seguito (oltre al costo individuale di gestione
pratica).
- fino a 30 giorni prima della partenza 10% della quota di partecipaz.
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 30% della quota di partecipaz.
- da 19 a 10 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipaz.
- da 9 a 5 giorni prima della partenza 80% della quota di partecipaz.
- oltre tale termine 100% della quota di partecipaz.
Il riferimento è sempre ai giorni "lavorativi", vanno quindi esclusi dal
computo i sabati, i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui
viene data la comunicazione dell'annullamento.
Tali condizioni non si applicano a tutti quei prodotti per i quali vige
una diversa e più restrittiva disciplina delle penali quali (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo): biglietteria aerea, servizi per eventi
particolari o in periodi di altissima stagione, tour di gruppo a date
fisse e crociere.
Per gruppi precostituiti le penali di cancellazione saranno pattuite in fase
di preventivo e/o al momento della conferma del viaggio.
Rimangono sempre a carico del consumatore la quota di apertura pratica
oltre, se eventualmente acquistate, al premio della copertura assicurativa
e al costo della clausola di reintegrazione penali annullamento.
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere
il viaggio o il soggiorno.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti,
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità
del cessionario;
b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati
a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d)
del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda
tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative
agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I
cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o
più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi
di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati
o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore,
nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto
di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l'attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze
alimentari, disabilità, ecc ) e a specificare esplicitamente la richiesta
di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse
e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio
è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte
del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti
indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento
contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì a pena di decadenza - sporgere reclamo
mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E
DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei
consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore
o dell'organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE: I contratti aventi ad oggetto l'offerta del
solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n.
6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO: A tali contratti sono altresì applicabili
le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6; art. 7; art. 13; art. 18. L'applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. Viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART.17 DELLA
LEGGE N.38/2006: La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono
commessi all'estero.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 (PROTEZIONE DATI PERSONALI):
Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario
per la conclusione e l'esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno
rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati
saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto
turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art.
7 d.lgs.n.196/03 contattando Glamour Tour Operator, via A. Pucci 15,
55049 Viareggio (LU), titolare del trattamento.