Condizioni generali

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da

fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L.

27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale

relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il

23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo

di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive

modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI

L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore

si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività

in base alla normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli

elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e

verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti

turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo

forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un

pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché

soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per

conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare

senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti

"tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno

due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un

prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi

per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) .......

che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 84

Cod. Cons.).

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di

pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85

e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente

al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni Generali

di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma

fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire

nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A.

dell'organizzatore;

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;

- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;

- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod.

Cons.);

- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90

Cod. Cons.).

L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i

vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del

Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo

contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto

dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni

si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,

solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma,

anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di

viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti

contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione

scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento

degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87, comma 2 Cod. Cons.

prima dell'inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del

pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto

della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza,

dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall' opuscolo

o da quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce

clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte

dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento

a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed

agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori

catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino

a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle

variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti

o negli aeroporti così come comunicati dalle Autorità competenti.

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui

sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata

nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali

aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico

nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo

o programma fuori catalogo.

Glamour Tour Operator non applica nessun adeguamento cambio una

volta effettuata la prenotazione del viaggio.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO

PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità

di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne

dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo

di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore

potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma

già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai

sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento

dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo

di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,

o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico

acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso

fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,

nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte

del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore

che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore

il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore,

tramite l'agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio

degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore

secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad

annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle

seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente

il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto

oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione

del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta

dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima

della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento

di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo

pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione

dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento

del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di

accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi

dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In

difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta

formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di

fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato - al netto

dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma - l'importo della penale

nella misura indicata a seguito (oltre al costo individuale di gestione

pratica).

- fino a 30 giorni prima della partenza 10% della quota di partecipaz.

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 30% della quota di partecipaz.

- da 19 a 10 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipaz.

- da 9 a 5 giorni prima della partenza 80% della quota di partecipaz.

- oltre tale termine 100% della quota di partecipaz.

Il riferimento è sempre ai giorni "lavorativi", vanno quindi esclusi dal

computo i sabati, i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui

viene data la comunicazione dell'annullamento.

Tali condizioni non si applicano a tutti quei prodotti per i quali vige

una diversa e più restrittiva disciplina delle penali quali (a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo): biglietteria aerea, servizi per eventi

particolari o in periodi di altissima stagione, tour di gruppo a date

fisse e crociere.

Per gruppi precostituiti le penali di cancellazione saranno pattuite in fase

di preventivo e/o al momento della conferma del viaggio.

Rimangono sempre a carico del consumatore la quota di apertura pratica

oltre, se eventualmente acquistate, al premio della copertura assicurativa

e al costo della clausola di reintegrazione penali annullamento.

In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere

il viaggio o il soggiorno.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di

fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,

una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà

predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico

del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore

rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione

predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore

per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento

di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario

previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente

pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti,

e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni

previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento

del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI

Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre

che:

a l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi

prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente

comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità

del cessionario;

b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio

(ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,

ai visti, ai certificati sanitari;

c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati

a seguito della sostituzione;

d. il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute

per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata

prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento

del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d)

del presente articolo.

Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda

tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,

ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere

generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative

agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I

cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso

le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali

informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne

l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini

italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite

il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica

al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di

tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o

più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.

I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della

propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi

definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto

individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati

dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati

sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi

di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati

o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative

indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale

presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni

sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza della regole di

normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi

destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore,

nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative

relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a

rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero

subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le

informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto

di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno

ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al

diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto

della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare

oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che

ne risulti possibile l'attuazione.

Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore

di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze

alimentari, disabilità, ecc ) e a specificare esplicitamente la richiesta

di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in

catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse

e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio

è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche

Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,

l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant

una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere

una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte

del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo

dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente

dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che

da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da

fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte

da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze

estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,

da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso

organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente

prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto

turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti

dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle

obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque

nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti

indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore

imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente

in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge

o di contratto.

L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità

(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata

od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o

è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero

è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata

dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante

locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento

contrattuale.

Il consumatore dovrà altresì a pena di decadenza - sporgere reclamo

mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore

o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla

data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E

DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,

stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici

dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro

le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.

20. FONDO DI GARANZIA

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei

consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti

esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore

o dell'organizzatore:

a) rimborso del prezzo versato;

b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in

caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione

di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE: I contratti aventi ad oggetto l'offerta del

solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato

servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale

di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono

disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n.

6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni

diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle

altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio

oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO: A tali contratti sono altresì applicabili

le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di

pacchetti turistici sopra riportate: art. 6; art. 7; art. 13; art. 18. L'applicazione

di dette clausole non determina assolutamente la configurazione

dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia

delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico

(organizzatore. Viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle

corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici

(venditore, soggiorno ecc.).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART.17 DELLA

LEGGE N.38/2006: La legge italiana punisce con la reclusione i reati

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono

commessi all'estero.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 (PROTEZIONE DATI PERSONALI):

Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario

per la conclusione e l'esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno

rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati

saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto

turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art.

7 d.lgs.n.196/03 contattando Glamour Tour Operator, via A. Pucci 15,

55049 Viareggio (LU), titolare del trattamento.

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